1 Each item of immovable property has its own folio and number in the main register.
2 The procedure to be followed in the event of the division or consolidation of immovable property is determined by Federal Council ordinance.
1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.
2 Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.
3 …651
651 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.