210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 927 2. Action for restitution

1 A person who wrongfully dispossesses another of an object is obliged to return it, even if he or she claims a better right to it.

2 If the defendant may immediately show a better right entitling him or her to reclaim the object from the claimant, he or she may refuse to return it.

3 The claim is for restitution of the object plus damages.

Art. 926 1. Diritto di difesa

1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.

2 Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l’usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.

3 Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

 

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