210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 913 2. Pawnbroker’s rights

1 On redemption the pawnbroker is entitled to charge interest for the full current month.

2 If the pawnbroker has expressly reserved the right to return the pawned chattel to any bearer of the pawn receipt, he or she may do so as long as he or she does not know and could not reasonably be expected to know that the bearer acquired the receipt unlawfully.

Art. 912 1. Diritto al riscatto

1 Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.

2 Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.

3 Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.

 

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