210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 909 I. Establishment

A chattel is pawned by delivering it to the pawnbroker against receipt.

Art. 908 II. Durata

1 Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.

2 L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.