210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 901 II. In the case of securities

1 In the case of bearer securities, delivery of the certificate to the pledgee is sufficient to establish the pledge.

2 In the case of other securities, the certificate must be delivered and either endorsed or accompanied by a declaration of assignment.

3 The pledging of intermediated securities is governed exclusively by the Intermediated Securities Act of 3 October 2008652.653

652 SR 957.1

653 Inserted by Annex No 1 of the Intermediated Securities Act of 3 Oct. 2008, in force since 1 Jan. 2010 (AS 2009 3577; BBl 2006 9315).

Art. 900 I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento

1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.

2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.

3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.

 

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