210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 89 II. Right to apply for dissolution, deletion from the register

1 Any interested party may file an application or bring an action for the dissolution of a foundation.

2 Dissolution must be reported to the commercial registrar so that the entry may be deleted.

122 Amended by No I of the FA of 8 Oct. 2004 (Law of Foundations), in force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).

Art. 88 I. Soppressione da parte dell’autorità competente

1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:

1.
il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o
2.
il fine è diventato illecito o immorale.

2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).

 

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