210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 851 IX. Place of payment

1 The debtor must make all payments at the domicile of the creditor unless otherwise agreed.

2 If the creditor’s domicile is unknown or has changed to the detriment of the debtor, the latter may discharge his or her obligation by depositing payment with the competent authority at his or her own domicile or at the creditor’s former domicile

Art. 850 VIII. Procuratore

1 Nell’ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.

2 Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.

3 Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.

 

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