210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 797 a. In the case of a single property

1 Where a mortgage is created, the immovable property that it encumbers must be clearly specified.

2 Parts of a property may not be made subject to a mortgage unless the division of the property has been recorded in the land register.


Art. 796 1. Condizioni per il pegno

1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.

2 I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.

 

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