210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 789 c. Redemption sum

The redemption sum is equal to the amount recorded in the land register as the total value of the real burden, unless its real value is shown to be less.

Art. 788 b. Da parte del debitore

1 Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:

1.
se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo dell’onere;
2.
dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.

2 Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.

3 Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.

 

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