210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 779e 2. Compensation

619 Inserted by No I of the FA of 19 March 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969). Repealed by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), with effect from 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 779d 2. Indennità

1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.

2 Se l’indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennità dovuta.

3 L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.

602 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).

 

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