210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 776 I. In general

1 The right of residence is the right to live in all or part of a building.

2 It is neither transferable nor heritable.

3 It is subject to the provisions governing usufruct unless the law provides otherwise.

Art. 775 c. Cessione del credito all’usufruttuario

1 Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.

2 Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.

3 Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.

 

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