210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 768 a. Fruits

1 The usufructuary of immovable property must ensure that it is not exploited beyond the normal limits by the type of use to which it is put.

2 To the extent that fruits are collected beyond such limits they belong to the owner.

Art. 767 d. Assicurazione

1 L’usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l’uso locale, l’assicurazione sia richiesta da un’amministrazione diligente.

2 I premi di assicurazione sono sopportati dall’usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.

 

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