210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 755 a. In general

1 The usufructuary has the rights of possession, use and enjoyment of the object.

2 He or she is responsible for looking after it.

3 In the exercise of these rights, he or she must exercise reasonable care.

Art. 754 5. Prescrizione dell’azione di risarcimento

Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.

 

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