210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 751 a. Duty

When the usufruct ends, the person in possession of the object must return it to the owner.

Art. 750 3. Usufrutto sulla cosa sostituita

1 Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.

2 Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.

3 Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.

 

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