210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 712n 2. Convening and chairing meetings

1 The assembly of condominium owners is convened and chaired by the administrator, unless the assembly resolves otherwise.

2 Minutes are taken of the assembly’s resolutions and held in safekeeping by the administrator or the chairman of the meeting.

Art. 712m 1. Competenza e stato giuridico

1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all’assemblea dei comproprietari:

1.
decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all’amministratore;
2.
nominare l’amministratore e vegliare sulla sua opera;
3.
nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l’amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all’assemblea a questo riguardo;
4.
approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari;
5.
decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;
6.
assicurare l’edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un’assicurazione completiva.

2 Ove la legge non disponga altrimenti, all’assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull’associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.