210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 712d I. Deed of constitution

1 Condominium is constituted by entry in the land register.

2 Such entry may be requested:

1.
on the basis of an agreement between the condominium owners to constitute their shares as condominium;
2.
on the basis of a declaration by the owner of the property or the holder of a distinct and permanent building right to form shares in co-ownership and to constitute the same as condominium.

3 In order to be valid, the constitution of condominium must be executed in the form of a public deed or, where provided for in a testamentary disposition or in a contract of division of estate, in the form prescribed by the law of succession.

Art. 712c III. Disposizione

1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.

2 Nello stesso modo può essere stabilito che l’alienazione d’un piano o d’una porzione di piano, la costituzione d’usufrutto o d’un diritto d’abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.

3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.569

569 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

 

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