210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 698 9. Duty to maintain

The costs of any structures required for the exercise of rights under the law of neighbours are borne by the landowners in proportion to their interests.

Art. 697 8. Opere di cinta

1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.

2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.