The costs of any structures required for the exercise of rights under the law of neighbours are borne by the landowners in proportion to their interests.
1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.