210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 68 c. Exclusion from voting

Each member is by law excluded from voting on any resolution concerning a transaction or dispute between him or her, his or her spouse or a lineal relative on the one hand and the association on the other.

Art. 68 c. Esclusione dal diritto di voto

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.