210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 663 c. Time limits

The rules for computing, interrupting and suspending adverse possession time limits are determined mutatis mutandis by the provisions governing prescription of debt claims.

Art. 662 b. Prescrizione straordinaria

1 Colui che possiede da trent’anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.

2 Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent’anni era morto o dichiarato scomparso.

3 Tuttavia l’iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l’opposizione fu respinta.

 

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