210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 660 a. In general

1 Ground displacement from one parcel of land to another does not alter the boundaries of the parcels.

2 Earth and other objects moving from one parcel to the other in the process are subject to the provisions governing driftage or the joining and mixing of chattels.

Art. 659 3. Formazione di nuovi terreni

1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.

2 Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.

3 Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.

 

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