210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 657 1. Transfer

1 In order to be binding, a contract to transfer land ownership must be executed as a public deed.

2 Testamentary disposition and marital contracts require the forms prescribed by the law of succession and marital property law.

Art. 656 I. Iscrizione

1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.

2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.

 

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