1 Animals are not objects.
2 Where no special provisions exist for animals, they are subject to the provisions governing objects.
530 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 2002 (Article of Basic Principles: Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico.
2 Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.