525 Repealed by Art. 92 No 1 of the FA of 4 Oct 1991 on Rural Land Rights with effect from 1 Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
La ripresa e l’imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991508 sul diritto fondiario rurale.
507 Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
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