210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 55 I. In general

1 The cantons shall regulate the manner in which public deeds are drawn up on their territory.

2 They enact provisions for the drawing up of public deeds in foreign languages.

Art. 53 II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni

1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all’obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all’Assemblea federale.

2 Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.

 

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