1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.
2 Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.
3 L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.
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