210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 514 b. By withdrawal from the contract

A person entitled to benefits inter vivos under a contract of succession may declare his or her withdrawal from the contract in accordance with the provisions of the Code of Obligations496 in the event of failure to perform such benefits or to furnish security for them.

Art. 513 a. Per contratto o per testamento

1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.

2 Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.

3 L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.

 

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