210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 475 2. Inter vivos gifts

Inter vivos gifts are added to the estate insofar as they are subject to an action in abatement.

Art. 474 1. Deduzione dei debiti

1 La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.

2 Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d’inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.