210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 44 1. Civil registrars

1 In particular, the registrars shall perform the following tasks:

1.
they maintain the civil register;
2.
they make notifications and provide extracts;
3.
they carry out the preparatory procedure for weddings and conduct the wedding ceremony;
4.
they record declarations as to civil status.

2 Exceptionally, the Federal Council may entrust a representative of Switzerland abroad with these tasks.

Art. 44 1. Ufficiali dello stato civile

1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:

1.
tengono i registri;
2.
notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;
3.
istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;
4.
ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.

2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

 

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