210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 437 V. Cantonal law

1 The cantons shall regulate follow-up care.

2 They may provide for out-patient measures.

Art. 436 IV. Colloquio d’uscita

1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l’interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l’eventualità di un nuovo ricovero nell’istituto.

2 Il colloquio d’uscita va documentato.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.