210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 435 III. Emergencies

1 In an emergency, essential medical procedures may be carried out immediately to protect the patient or third parties.

2 If the institution is aware how the person wishes to be treated, it shall take account of those wishes.

Art. 434 II. Trattamento in assenza di consenso

1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:

1.
l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi;
2.
l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e
3.
non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.

 

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