210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 428 I. Adult protection authority

1 The adult protection authority is responsible for ordering hospitalisation and discharge.

2 In specific cases, it may delegate responsibility for discharge to the institution.

Art. 427 II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente

1 Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell’istituto se:

1.
espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita; o
2.
espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica altrui.

2 Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l’interessato può lasciare l’istituto.

3 L’interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.

 

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