210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 426 I. Hospitalisation for treatment or care

1 A person suffering from a mental disorder or mental disability or serious neglect (the patient) may be committed to an appropriate institution if the required treatment or care cannot be provided otherwise.

2 The burden that the patient places on family members and third parties and their protection must be taken into account.

3 The patient shall be discharged as soon as the requirements for hospitalisation no longer are fulfilled.

4 The patient or a closely related person may request his or her discharge at any time. A decision must be made on the request immediately.

Art. 425 D. Rapporto e conto finali

1 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

2 L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

3 Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

4 Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.