210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 417 II. By order

The adult protection authority may for good cause order that other transactions should require its consent.

Art. 416 I. Per legge

1 Il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato gli atti e negozi seguenti:

1.
liquidazione dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale vive l’interessato;
2.
contratti di lunga durata per il ricovero dell’interessato;
3.
accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;
4.
acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria;
5.
acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione ordinarie;
6.
accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie;
7.
contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale;
8.
assunzione o liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;
9.
dichiarazioni d’insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.

2 Se l’interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l’esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

3 Il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.