210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 409 II. Personal allowance

The deputy shall provide the client with an allowance from the client's assets which the client is free to spend.

Art. 408 I. Compiti

1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.

2 Il curatore può in particolare:

1.
accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato;
2.
per quanto opportuno, pagare debiti;
3.
se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.