1 If the deputy is unable to act or if the deputy's interests conflict with those of the client, the adult protection authority shall appoint a substitute deputy or regulate the matter itself.
2 In the event of a conflict of interests, the powers of the deputy cease to apply by law in the relevant matter.
1 Quando conferisce la curatela a più persone, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
2 L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.