210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 397 D. Combination of deputyships

Assistance, representative and advisory deputyships may be combined with each other.

Art. 396 C. Curatela di cooperazione

1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.

2 L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.