210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 375 B. Exercise of the right to act as representative

The exercise of the right to act as representative is governed by the provisions of the Code of Obligations466 on agency contracts mutatis mutandis.

Art. 374 A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

2 Il diritto di rappresentanza comprende:

1.
tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
2.
l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e
3.
se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.