210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 346 4. Division

1 Division of the collectively owned property or settlement of a withdrawing co-owner’s share is based on the condition of the property when the grounds for dissolution arose.

2 Its implementation may not be requested at an inopportune time.

Art. 345 3. Morte di un partecipante

1 Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all’indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.

2 Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.