Joint ownership in undivided shares is dissolved:
1 Tutto ciò che appartiene all’eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.
2 I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.
3 Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all’infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l’indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.