210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 340 a. In general

1 The affairs of the joint ownership in undivided shares are regulated by all the co-owners acting collectively.

2 Each co-owner may take ordinary administrative actions on his own initiative.

Art. 339 1. Modo

1 L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.

2 Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.

3 Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.

 

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