210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 327a A. Principle

If a child is not subject to parental responsibility, the child protection authority shall appoint a guardian for the child.

Art. 327 II. Responsabilità

1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.

2 Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.

3 Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti.

431 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

 

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