210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 317 IX. Cooperation in youth support

The cantons issue such regulations as are required to ensure effective cooperation between the authorities and official bodies in the areas of child protection under civil law, the criminal law relating to young offenders and other youth support activities.

433 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 316 VIII. Vigilanza sugli affiliati

1 L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.

1bis Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.417

2 Il Consiglio federale emana norme esecutive.

416 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

417 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).

 

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