210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 265b 2. Time of consent

1 Consent to adoption may not be given until at least six weeks after the birth of the child.

2 It may be revoked within six weeks of having been accepted.

3 Where consent, having been revoked, is given again, it is then final.

281 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).

Art. 265a 1. Forma

1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.

2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori266 del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.

3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.267

265 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).

266 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.