210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 242 2. In other cases

1 On divorce, separation, annulment of the marriage or separation of property by law or court order, each spouse shall take back from the common property such property as would have been his or her individual property under the participation in acquired property regime.

2 The remaining common property is divided equally between the spouses.

3 Agreements to vary the statutory method of division are valid only if the marital agreement expressly so provides.

Art. 241 1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni

1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

4 Salvo clausola contraria nella convenzione matrimoniale, la modifica della ripartizione legale non si applica in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.223

223 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).

 

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