210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 226 IV. Proof

All assets are presumed to be common property unless proven to be the individual property of a spouse.

Art. 225 III. Beni propri

1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

 

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