210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 22 1. Origin

1 The place of origin of a person is determined by his or her citizenship.

2 Citizenship is governed by public law.

3 If a person is a citizen of more than one place, his or her place of origin is the one in which he or she is or was most recently resident or, in the absence of any such residence, the one in which he or she or his or her ancestors last acquired citizenship.

Art. 22 1. Cittadinanza

1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.

2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.

3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.

 

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