210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 213 b. Special circumstances

1 The allocation value may be increased by a suitable amount if justified by special circumstances.

2 Special circumstances include in particular the maintenance requirements of the surviving spouse, the purchase price of the agricultural enterprise including capital investments, and the financial circumstances of the spouse to whom the agricultural enterprise belongs.

Art. 212 a. In genere

1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.

3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.

 

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