210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 195a G. Inventory

1 Each spouse may at any time require the other’s cooperation in drawing up an inventory of their joint assets in the form of a public deed.

2 Such an inventory is deemed accurate if made within one year of the inclusion of such assets under the regime.

Art. 195 F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro

1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.