210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 167 G. Spouses’ career or business

In the choice and pursuit of his or her career or business, each spouse must have due regard to the other and to the welfare of the marital union.

Art. 166 F. Rappresentanza dell’unione coniugale

1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.

 

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