1 The consultation procedure has the aim of allowing the cantons, political parties and interested groups to participate in the shaping of opinion and the decision-making process of the Confederation.
2 It is intended to provide information on material accuracy, feasibility of implementation and public acceptance of a federal project.
1 La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione.
2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.