172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub)

Art. 13 Recusal

1 Persons may not participate in the award procedure on the contracting authority's behalf or in a panel of experts if they:

a.
have a personal interest in a contract;
b.
are connected to a tenderer or a member of one of its governing bodies by marriage or registered partnership, or cohabit de facto with this party;
c.
are related to a tenderer or a member of one of its governing bodies by blood or by marriage in a direct line or collaterally to the third degree;
d.
are representatives of a tenderer or worked for a tenderer on the same matter; or
e.
lack the independence necessary to carry out public procurements for other reasons.

2 A recusal request must be submitted immediately after the reason for recusal becomes known.

3 Decisions on recusal requests are made by the contracting authority or the panel of experts, excluding the person concerned.

Art. 13 Ricusazione

1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

a.
hanno un interesse personale in una commessa;
b.
sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
c.
sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
d.
sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
e.
non godono per altre circostanze dell’indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.

2 La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.

3 Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.